Circolazione dei velocipedi e degli acceleratori di andatura

A torto o a ragione, sarà capitato a molti di trovarsi di fronte ad imprevedibili situazioni di pericolo in cui sono coinvolti ciclisti o pedoni e talvolta causa di incidenti.

I ciclisti, spesso con mezzi malandati, freni assenti o malfunzionanti e privi di dispositivi sonori (campanello) e di illuminazione (luci anteriori, posteriori e catadriotti)[1], circolano liberamente senza rispettare la segnaletica ed i semafori, sulla carreggiata della strada in contromano o in senso vietato, a destra o a sinistra, destreggiandosi tra i mezzi che provengono nella stessa direzione o in quella opposta e tra quelli che si apprestano ad attraversare incroci e intersezioni, tenendo il manubrio con una mano ed utilizzando l’altra per parlare o leggere ed inviare messaggi al cellulare, per mangiare un panino, per bere una birra, o peggio senza mani, talvolta sovraccarichi di merce e magari anche con il bimbo sul manubrio o dietro, oppure affiancati o aggregati ad una o più biciclettine dei propri piccoli[2].

Ma non mancano di circolare anche sui marciapiedi, cercando di evitare pedoni, bimbi, passeggini, altre biciclette e persino motocicli in transito o coloro che escono dalla propria abitazione o dagli esercizi commerciali, convinti di essere al sicuro sul marciapiede.

I pedoni, attraversano la strada sbucando improvvisamente da ogni parte, senza guardare o prestare la benché minima attenzione ai veicoli che eventualmente sopraggiungono, senza rispettare la segnaletica ed i semafori, ma piuttosto concentrati a parlare, leggere o inviare messaggi al cellulare, leggere il giornale, chiacchierare con chi gli è accanto, mangiare, bere, ed esercitare le più svariate attività.

Le strisce pedonali, quando utilizzate, sono spesso prese d’assalto, come se fossero un percorso di proprietà esclusiva e protetta che legittima ad attraversarle a tutti i costi, in qualunque situazione e condizione, ed a prescindere dalla segnaletica.

Del pari coloro che circolano ormai dappertutto e sempre più diffusamente, utilizzando i cosiddetti  “acceleratori di andatura” e “dispositivi per la micromobilità elettrica”, quali ad esempio monopattini, pattini a rotelle, skateboard, hoverboard, segway, monowheel ed altri ad essi assimilabili.

Tutti, convinti di godere di un “diritto naturale” di circolazione in totale ed assoluta libertà, che attribuisce loro priorità e precedenza rispetto a tutti gli altri utenti della strada e quindi esonerati dal rispetto delle più elementari regole di prudenza e delle norme sulla circolazione stradale, come se circolassero a casa propria; eppure anche in casa è necessario guardarsi intorno ed osservare un minimo di regole e di precauzioni per evitare danni a se stessi ed agli altri coabitanti.

Ciò detto, onde evitare di farsi cogliere impreparati di fronte a situazioni critiche, cerchiamo di spiegare, in estrema sintesi e limitatamente alle situazioni più comuni, quali sono i doveri e gli obblighi a carico di tali categorie di utenti.

 

Doveri e obblighi dei ciclisti

La legge classifica le biciclette (definiti “velocipedi”), siano esse a pedalata muscolare o assistita[3], nella generale categoria dei veicoli[4] e stabilisce altresì che per poter circolare devono essere dotati di determinati dispositivi[5].

Pertanto, anche i ciclisti sono tenuti al rispetto della segnaletica stradale e delle norme del codice della strada, in quanto compatibili, salvo talune particolarità o deroghe stabilite dalla legge[6].

In particolare, hanno l’obbligo di transitare sul lato destro della carreggiata, sulla corsia ciclabile[7] o sulle piste ciclabili quando esistono[8], segnalare tempestivamente la svolta o l’arresto con la mano, attivare i dispositivi di illuminazione mezzora dopo il tramonto e quando le condizioni lo richiedano, tenere libero l’uso delle mani e delle braccia per reggere il manubrio almeno con una mano, circolare sulle piste ciclabili nel rispetto delle disposizioni generali, condurre il veicolo a mano nel caso di attraversamento di carreggiata o pista ciclabile interrotta o quando la circolazione sia di intralcio o pericolo per i pedoni, rispettare i semafori dedicati, ed in mancanza quelli dei pedoni, al quale comportamento devono in tali circostanze uniformarsi a tutti gli effetti[9].

Contrariamente a quanto forse si creda, ai ciclisti è tassativamente vietato circolare sulla strada in contromano, ovvero in direzione contraria al senso di marcia stabilito dalla segnaletica[10], nelle strade dove sia vietato il transito o l’accesso, nonché sui marciapiedi e negli spazi appositamente riservati ai pedoni[11], ed è inoltre vietato loro, condurre animali ed altri mezzi affiancati, trainare altri veicoli o farsi trainare, circolare a zig-zag o affiancati[12], trasportare altre persone, salvo un solo bambino[13], utilizzare dispositivi radiomobili o cuffie sonore[14].

 

Doveri e obblighi dei pedoni

I pedoni hanno l’obbligo di rispettare la segnaletica e tutte le norme loro imposte dal codice della strada, di circolare esclusivamente sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e negli spazi ad essi riservati e laddove siano assenti o impraticabili, sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli, evitando in ogni caso di creare intralcio alla circolazione, attraversare la strada utilizzando i percorsi pedonali (strisce pedonali, sottopassi, sovrapassi), ed in mancanza o distanti oltre 100 metri, attraversare perpendicolarmente prestando la dovuta attenzione e comunque dando la precedenza ai conducenti dei veicoli.

E’ vietato loro, attraversare la strada o le intersezioni diagonalmente, attraversare piazze e larghi fuori dai passaggi pedonali, sostare o indugiare sulla carreggiata, sostare in gruppo sui marciapiedi, sulle banchine e sugli attraversamenti pedonali, attraversare davanti ai mezzi di trasporto pubblici in sosta, circolare sulla carreggiata, sui marciapiedi ed in tutte le aree riservate ai pedoni, utilizzando tavole, pattini o altri acceleratori[15].

Viceversa, i conducenti dei veicoli hanno l’obbligo di fermarsi ed in ogni caso dare la precedenza ai pedoni che transitano sulle strisce pedonali o si accingano o manifestino anche la sola intenzione di farlo, ed in mancanza di percorsi pedonali consentire loro di attraversare la carreggiata in sicurezza laddove l’abbiano già impegnata, ed in via generale prevenire sempre e comunque situazioni di pericolo[16], anche laddove derivino da comportamenti scorretti o maldestri, quando ciò sia ragionevolmente prevedibile rispetto alla situazione contingente[17].

 

I nuovi mezzi di locomozione urbani

Sono sempre più diffusi i mezzi di locomozione urbani “alternativi”, che spesso vediamo circolare sulle strade, ma anche sui marciapiedi, sulle piste ciclabili e nelle aree espressamente riservate ai pedoni, quali ad esempio monopattini, pattini a rotelle, skateboard, hoverboard, segway, monowheel ed altri ad essi assimilabili, ma prima di trattare l’argomento, si ritiene utile una breve descrizione dei richiamati dispositivi.

 

 

I pattini, sono noti a tutti.

Il monopattino, è costituito da una “tavola” lunga e stretta con due ruote alle estremità montate in linea, ed una sbarra che funge da manubrio, che si muove attraverso la spinta della persona posizionata in piedi, oppure con un motore elettrico.

Lo skateboard è costituito da una “tavola” con 4 ruote sottostanti di modeste dimensioni, che solitamente si muove attraverso la spinta della persona posizionata in piedi, ma può anche essere dotato di motore elettrico;

Il segway, tecnicamente assimilabile ad uno “scooter autobilanciante”, è costituito da una “pedana” lunga circa 60 cm, con due ruote parallele ai margini ed una sbarra centrale che funge da manubrio, che si muove con un motore elettrico governato da sensori elettronici che recepiscono i movimenti del manubrio, comandato da una persona posizionata in piedi.

L’hoverboard è una evoluzione del segway, al quale è tecnicamente assimilabile, con la differenza che è privo del “manubrio” ed il movimento viene governato da sensori elettronici che recepiscono i movimenti della persona posizionata in piedi.

Il monowheel, detto anche “monociclo”, utilizza la stessa tecnica dell’hoverboard e del segway, con la differenza che è costituito da una sola ruota.

 

In linea generale, il codice della strada vieta la circolazione dei pedoni mediante l’uso di “tavole, pattini o altri acceleratori di andatura”[18], intendendosi come tali dispositivi a propulsione esclusivamente muscolare e non elettrica.

 

Fermo il suddetto divieto, il Ministero dei Trasporti ha tuttavia autorizzato in via sperimentale e fino al 27 luglio 2022[19] la circolazione in ambito urbano dei seguenti dispositivi a propulsione prevalentemente elettrica e formalmente definiti “dispositivi per la micromobilità elettrica”, a condizione che ciò sia autorizzato dai Comuni con specifico provvedimento che rispetti le richiamate disposizioni del MIT[20]:

  • hoverboard (dispositivo auto-bilanciato)
  • segway (dispositivo auto-bilanciato)
  • monowheel (dispositivi auto-bilanciato)
  • monopattini (dispositivo non auto-bilanciato)

 

La circolazione con i suddetti dispositivi non è consentita sulla carreggiata della strada, ma solo nelle aree e con le modalità indicate nella sottostante tabella riassuntiva, ed alla velocità massima di 6 e 20 Km/h[21].

 

DISPOSITIVO AREE PEDONALI PERCORSI PEDONALI E CICLABILI PISTE CICLABILI ZONE 30 E STRADE CON V/MAX 30KM/H
MONOWHEEL SI (1) NO NO NO
HOVERBOARD SI (1) NO NO NO
SEGWAY SI (1) SI (2) SI (2) SI (2)
MONOPATTINI SI (1) SI (2) SI (2) SI (2)

 

1)       Se dotato di configuratore di velocità impostato a max 6Km/h (art. 2, comma 7)

2)       Se dotato di configuratore di velocità impostato a max 20 Km/h (art. 2, comma 7)

 

Tuttavia i soli monopattini, se dotati di motore elettrico non superiore a 500w[22] e di tutti gli altri requisiti stabiliti dalla legge, nelle more del periodo di sperimentazione, sono stati equiparati a tutti gli effetti ai velocipedi (biciclette) e con la possibilità di circolare quindi anche sulla carreggiata della strada urbana[23] con limite di velocità di 50Km/h e solo se sia espressamente consentita la circolazione dei “velocipedi”, nonché sulle strade extraurbane ma solo all’interno di una pista ciclabile[24], se presente, sostanzialmente nel rispetto delle stesse norme stabilite per i ciclisti e dotati dei dispositivi di sicurezza stabiliti dalla legge.

 

La guida di tutti i suddetti dispositivi è consentita solo a conducenti di maggiore età, mentre i minori di età superiore a 14 anni devono essere titolari di patente AM e circolare nel rispetto delle disposizioni loro riservate.

 

Tutti, devono essere privi di posto a sedere e possono essere usati da una sola persona in piedi, devono essere dotati di luce bianca o gialla fissa anteriore e catadriotto e luce rossa fissa posteriore, limitatore di velocita massima a 20km/h, ridotta a 6 Km/h nelle aree pedonali.

 

Fermo il divieto di circolare fuori dai centri abitati ed il rispetto di tutte le norme del codice della strada, quando è ammessa la circolazione sulle piste ciclabili, sui percorsi promisqui ciclabili e pedonali e nelle zone e strade con limite di velocità max di 30Km/h, devono procedere su unica fila, tenere libero l’uso di mani e braccia, non trainare veicoli o farsi trainare da altri veicoli, non condurre animali, non procedere a zig-zag, segnalare la svolta e la fermata con la mano, accendere le luci nelle condizioni stabilite dalla legge, condurre il dispositivo a mano quando attraversano la carreggiata o si trovino in situazioni di intralcio o pericolo per i pedoni, ai quali sono in tal caso equiparati e quindi ad essi conformarsi a tutti gli effetti[25].

 

Riflessioni e conclusioni

Tralasciando in questa sede il comportamento dei conducenti dei tradizionali veicoli a motore (auto, ciclomotori, ecc…) muniti di targa, anch’essi non scevri a priori da responsabilità, non si comprende quali siano le ragioni  che inducono i pedoni, ma in particolare ciclisti, ed ora anche i conducenti dei dispositivi di micromobilità, a violare disinvoltamente le norme sulla circolazione stradale e le più elementari regole di prudenza, ignorando o tralasciando che sono poste anche e soprattutto a tutela della loro  stessa incolumità, in quanto soggetti più deboli e più esposti a rischi[26].

Per essere più chiari, non si comprende ad esempio perché un ciclista percorre una strada in contromano o in presenza di un divieto di accesso/transito, consapevole del rischio che possa scontrarsi con un veicolo proveniente dal senso opposto!

 

Né si comprendono le ragioni che inducono le autorità preposte ad essere tendenzialmente tolleranti di fronte a tali manifeste e diffuse violazioni, ed anche rispetto allo stato dei mezzi utilizzati, spesso privi dei dispositivi di sicurezza essenziali ed obbligatori per legge (luci anteriori e posteriori) e tralasciando quindi, non solo i rischi sulla loro incolumità, ma anche il danno e/o il pregiudizio che potrebbe ingiustamente ed incolpevolmente subire il conducente del veicolo che dovesse addivenire con essi in collisione.

 

Eppure è evidente che la diffusione delle biciclette e di tutti i mezzi di micromobilità urbana, per quanto condivisibile e sostenibile, mal si concilia con il mancato rispetto delle norme da parte di tutti gli utenti della strada poiché viceversa, in applicazione del generale principio del reciproco affidamento, contribuirebbe di certo a rasserenare il clima di tensione, nonché a ridurre rischi e danni alla salute, ed il numero delle vittime della strada.

 

Non è questa la sede per indagare sulle cause di siffatti comportamenti e violazioni, ma non vi è dubbio che tollerarli e non sanzionarli equivale a legittimarli, radicando nei protagonisti ragioni e diritti di impunibilità privi di fondamento, ed a diffondere false regole sulla “educazione stradale”.

 

Sul punto, giova rammentare che l’educazione stradale (educazione civica), originariamente introdotta e resa obbligatoria negli Istituti scolastici dal 1992[27], nel tempo è stata completamente disattesa, tanté che nel marzo 2000 il Ministero dei Trasporti formalizzava al Parlamento la inosservanza “di fatto” delle disposizioni stabilite dalla legge, ed il conseguente incremento delle vittime della strada[28].

Ma anche la vigente normativa, appare spesso inadeguata e contraddittoria, allorquando dispone ad esempio che la guida dei monopattini e dei dispositivi di micromobilità è consentita, ai maggiorenni, senza alcun titolo di abilitazione alla guida, ed ai minorenni solo se in possesso di patente categoria AM, dando erroneamente per scontato che i maggiorenni, in quanto tali, siano a conoscenza delle norme sulla circolazione stradale e così pure i minorenni quando sono alla guida di una bicicletta!

Del pari i pedoni, anch’essi tenuti al rispetto della normativa, ma che invece non ricevono alcuna formazione al riguardo.

In questo contesto, non ci si meravigli quindi se i suddetti utenti della strada circolino liberamente nel “rispetto” di autoctone regole di buon senso, piuttosto che nel rispetto della vigente normativa, diffusamente percepita come obbligo a carico dei soli automobilisti e motociclisti e non anche a carico dei pedoni, dei ciclisti e dei conducenti dei nuovi mezzi di micromobilità, altrettanto pericolosi[29], che tuttavia circolano disinvoltamente dappertutto.

Di fronte a tale devastante situazione, non resta che guidare, non solo nel rispetto delle norme del codice della strada, ma anche e soprattutto armandosi di pazienza, tolleranza, prudenza e buon senso, sperando che nulla accada!

 

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[1] Gli artt. 68 e 69 CdS stabiliscono i dispositivi obbligatori per i velocipedi, tra cui dispositivi frenanti, acustici (campanello), luci anteriori e posteriori, catadiottri posteriori e sui pedali e sui lati, nonché idonee attrezzature omologate per il trasporto dei bambini e gli artt. 223 e 224 delle disposizioni di attuazione del CdS stabiliscono esattamente le caratteristiche di tali dispositivi;

[2] L’art. 68, comma 5 del CdS dispone il trasporto di un solo bambino, utilizzando dispositivi con caratteristiche stabilite dall’art. 225 delle disposizioni di attuazione.

[3] L’art. 50 CdS, equipara le biciclette a pedalata assistita a quelle tradizionali solo se dotate di motore elettrico con potenza massima di 0,25Kw, la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed interrotta quando il veicolo raggiunge la velocità di 25Km/h o prima, quando il ciclista smette di pedalare, mentre, se il motore resta attivo o supera tale velocità, sono classificate a tutti gli effetti ciclomotori e quinti tenute al rispetto degli disposizioni stabilite per tali veicoli.

[4] L’art. 47, lettera “c” e l’art. 50 CdS, classifica le biciclette nella generale categoria dei veicoli, definendoli “velocipedi”.

[5] Legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificata dal DL 30 dicembre 2019 n. 162, convertito il legge con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020 n. 8.

[6] Art. 182 CdS

[7] La definizione di “corsia ciclabile” è stata inserita al comma 12bis dell’art. 3 dal Decreto Legge del 15.5.2020 n. 34 (cosiddetto decreto rilancio), intendendosi come tale la parte longitudinale destra della carreggiata, delimitata con una striscia bianca discontinua e valicabile, ad uso promiscuo, ma riservata alla circolazione dei velocipedi, sempre nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede;  

[8] L’art. 143 CdS stabilisce che i veicoli (e quindi anche le biciclette) devono circolare sul margine destro della carreggiata, anche quando la strada è libera.

[9] Art. 163, comma 1 e comma 4 disposizioni di attuazione CdS.

[10] L’art. 143, comma 11 e 12 CdS, vieta espressamente la circolazione contromano a tutti i veicoli e quindi anche alle biciclette, in quanto classificate come tali [10]. Per completezza informativa si segnala un parere del Ministero dei Trasporti n. 6234 del 2011, che viceversa riteneva consentita la circolazione in contromano a condizione che ciò sia stato espressamente autorizzato dal Comune, che la strada sia larga almeno 4,25 metri, che si trovi in zona a traffico limitato con limite di velocità non superiore a 30Km/h e priva di traffico pesante e da ultimo che sia installata idonea segnaletica, ma a prescindere dalla circostanza che tale orientamento è stato poi successivamente sovvertito dallo stesso MIT, resta il fatto che trattasi comunque di parere non vincolante in quanto privo di forza di legge e quindi resta fermo il divieto di circolazione delle biciclette contromano..

[11] Dal combinato disposto dell’art. 143, che stabilisce che i veicoli (tra cui le biciclette) devono circolare sulla carreggiata e dell’art. 3, che definisce il marciapiede e la pista ciclabile, ne deriva che le biciclette, in quanto veicoli, hanno l’obbligo di circolare sulla carreggiata o sulle piste ciclabili quando esistono ed è vietato loro circolare sui marciapiedi e negli spazi riservati ai pedoni, salvo che ciò non sia consentito da apposita segnaletica, come nel caso delle aree pedonali di cui all’art. 3, 2° comma CdS.

[12] L’art. 182 CdS dispone che i ciclisti, laddove le condizioni lo richiedano, devono circolare su un’unica fila o eccezionalmente affiancati, in numero massimo di due biciclette, solo quando ciò non costituisca intralcio o pericolo per la circolazione.

[13] L’art. 377 disposizioni di attuazione, stabilisce che può essere trasportato un solo bambino di età non superiore ad 8 anni, utilizzando dispositivi di alloggio omologati.

[14] L’art. 182, 2° comma dispone che i ciclisti devono avere libero l’uso delle braccia e delle mani e devono essere in grado di compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie e l’art. 172, 2° comma vieta espressamente a tutti i conducenti di veicoli (e quindi anche ai ciclisti)  di utilizzare durante la guida, apparecchi radiotelefonici o cuffie sonore, salvo che non si avvalga di apparecchio “vivavoce”.

[15] Art. 190 CdS.

[16] Sul punto, la sentenza n. 33207/2013 della Cassazione Penale, fornisce puntuali indicazioni sul comportamento al quale deve attenersi il conducente dei veicoli, tra i quali l’obbligo di prevedere eventuali trasgressioni o imprudenze degli altri utenti della strada e di cercare di prepararsi a superarle senza danni, esonerandosi da responsabilità solo allorquando si accerti che la condotta del pedone si configura come una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista, né prevedibile, che sia stata l’unica e sola causa dell’evento dannoso, trovandosi il conducente nella oggettiva impossibilità di evitarlo.

[17] Sul punto la sentenza n. 22033/2018 della SC attribuisce ai conducenti dei veicoli una sorta di responsabilità oggettiva di fronte ad eventuali sinistri che coinvolgono pedoni poiché, in quanto, tali hanno l’obbligo di prestare una attenzione rafforzata nei confronti di questi ultimi, anche quando si espongono sulla strada in violazione della normativa, essendo tenuti a prevedere anche la sia pur minima possibilità che in conseguenza del loro comportamento possa verificarsi un evento dannoso.

[18] L’art. 190, comma 8 e 9 vieta la circolazione dei pedoni mediante l’uso di tavole, pattini o altri acceleratori di andatura, sulla carreggiata della strada e negli spazi riservati ai pedoni, laddove possano creare situazioni di pericolo per gli altri utenti.

[19] L’art. 7, comma 1, del DM 229/2019, in vigore dal 27.7.2019 (15gg dalla pubblicazione sulla GU del 12.7.2019) ha disposto la conclusione della sperimentazione entro 24 mesi da tale data e quindi il 27.7.2021, ma l’art. 33bis del decreto milleproroghe 2020 ha prorogata tale termine di 12 mesi e quindi la sperimentazione andrà a scadere il 27.7.2022.

[20] Con DM 229/2019 il MIT, in forza della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, ha autorizzato in via sperimentale la circolazione in ambito urbano e limitatamente alle aree definite nell’allegato 2 richiamato dall’art. 3, di dispositivi di tipo auto-bilanciato e non auto-bilanciato a propulsione prevalentemente elettrica e tassativamente individuati all’art. 2, comma 1, ovvero con diversa denominazione ma con analoghe caratteristiche stabilite nell’allegato 2 richiamato dall’art. 2, comma 2, ma a condizione che i Comuni ne autorizzino la circolazione con specifico provvedimento nelle forme di cui all’art. 7 CdS nel quale, coerentemente con le disposizioni del MIT, sono tenuti a stabilire le infrastrutture e le strade dove posso circolare e sostare, installare specifica segnaletica verticale e orizzontale, informare diffusamente la cittadinanza.  

[21] Tabella conforme a quanto riportato nel DM 229/2019 del MIT e richiamata dall’art. 3, allegato 2.

[22] Se dotati di motore elettrico superiore a 500w, sono equiparati ai motocicli;

[23] L’art. 33bis del DL 30 dicembre 2019 n. 162 (decreto milleproroghe), coordinato con la legge di conversione del 28.2.2020 n. 8, ha stabilito che i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, nelle more della sperimentazione sono considerato velocipedi ai sensi dell’art. 50 CdS, anche al di fuori degli ambiti territoriali della sperimentazione, laddove siano dotati di motore elettrico non superiore a 500W e siano in possesso di tutti i requisiti tecnici stabiliti dalla legge.

[24] Modifica introdotta all’art. 33 bis del DL 30.12.2019 n. 162, convertito in L. 28.2.2020 n.8.

[25] Requisiti e norme di comportamento stabilite dall’art. 6 del DM 229/2019 del MIT, che richiama anche l’osservanza delle disposizioni stabilite dall’art. 182, comma 1,2,3 e 4 CdS e dall’art. 377, comma 1,2,3,4,6 e 7 delle Regolamento di attuazione.

[26] L’art. 53bis CdS, definisce espressamente “utenti deboli della strada” che necessitano di particolare tutela, i pedoni, i disabili in carrozzella, i ciclisti, ed altri utenti ad essi assimilabili.

[27] I primi rudimenti sull’insegnamento della educazione stradale nelle scuole, nascono in realtà con il DPR del 13 giugno 1958 n. 585, inteso come “educazione civica”, ma l’insegnamento viene reso obbligatorio nel 1992, dall’art. 230 del nuovo codice della strada introdotto con il D.Lgs. 30.04.1992 n. 285, che stabilisce la necessità di formare i giovani in materia di comportamento e sicurezza nella circolazione stradale;

[28] Il Ministero dei Lavori Pubblici – Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, nella relazione al Parlamento del marzo 2000, rappresentava la mancanza di una cultura della sicurezza stradale, disattendendo di fatto l’obbligo dell’insegnamento di tale disciplina nelle scuole, come stabilito dall’art. 230 del CdS.

[29] La legge 20 agosto 2019 stabilisce un minimo di 33 ore annue dedicate all’educazione civica ma, a prescindere dalla sua inadeguatezza formativa, sia per il tempo disponibile che per i contenuti (appare concentrata sulla tecnologia, piuttosto che sulla osservanza della normativa in materia di circolazione stradale), la sua attuazione necessita comunque di un decreto del Ministero dell’Istruzione;