Le maggioranze in condominio per il bonus del 110%

Anche se allo stato attuale mancano ancora i provvedimenti attuativi per poter beneficiare del bonus del 110% di cui all’art. 119 DL 34/2020 convertito in L. 77/2020, per quanto riguarda le maggioranze necessarie per deliberare i lavori in Condominio, pare che si sia formata una robusta corrente dottrinale, condivisa da “Confedilizia”, che individua la soluzione nell’art. 1108 c.c. relativo alle innovazioni ed agli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione.

In sostanza le delibere devono essere assunte con la maggioranza dei partecipanti alla comunione, che rappresentino i due terzi del valore complessivo dell’edificio, sia in prima che in seconda convocazione.

Per essere più chiari, la maggioranza costitutiva, ovvero quella necessaria affinché l’assemblea sia a tal fine validamente costituita, rimane quella della maggioranza dei partecipanti al condominio, che rappresentino 667 millesimi in prima convocazione e, in seconda convocazione, di un terzo dei partecipanti al condominio che rappresentino 334 millesimi, anche se in quest’ultimo caso mancherebbe poi il quorum per deliberare sull’argomento.

In effetti, il “superbonus” è da considerarsi al pari di un finanziamento, ed in quanto tale è un atto eccedente l’ordinaria amministrazione, che per l’effetto deve essere deliberato con la suddetta maggioranza.

Il richiamo normativo, per quanto riferito all’istituto della comunione e non a quello del condominio, si applica tuttavia a quest’ultimo in forza del richiamo di cui all’art. 1139 c.c.

Fonte: Il sole24ore 29 luglio 2020